Con circolare del 4 novembre 2022, n. 126, l’Inps ha fornito precisazioni sull’imponibilità contributiva, nonché alla valutabilità ai fini dell’erogazione del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, delle voci retributive (indennità) connesse agli incarichi di funzione, di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, del CCNL del comparto Sanità, triennio 2016-2018.
Nel corso del 2018 sono stati siglati i rinnovi dei CCNL, validi per il triennio 2016-2018, riguardanti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. In particolare, il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale del comparto Sanità, che si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente delle aziende e degli enti del comparto Sanità, così come individuato dall’articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016 – 2018, firmato in data 13 luglio 2016.
Alla luce del citato articolo del CCNQ, fanno parte di tale aggregazione il personale non dirigente dipendente da: Aziende sanitarie e aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all’articolo 5, comma 1, punto III, del detto CCNQ; Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica – RSA; Agenzie regionali per la protezione ambientale – ARPA; Agenzia per i servizi sanitari regionali – Age.Na.S.; Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP.
L’elemento innovativo del CCNL in questione è dato dalla previsione, nel quadro di una revisione del sistema di classificazione professionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale, degli incarichi di funzione (incarico di organizzazione e incarico professionale), di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, correlati allo svolgimento, per i ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale (categoria D), di funzioni che prevedano la diretta assunzione di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza. Inoltre, sono stati istituiti due profili: per il settore informazione, il profilo di “Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico” e per il settore comunicazione, il profilo di “Specialista della comunicazione istituzionale”.
Sull’ipotesi di CCNL, comparto Sanità, triennio 2016-2018, gli incarichi di organizzazione e professionale, ove istituiti, sono previsti in luogo dei precedenti incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento; essi vengono retribuiti da specifiche indennità, costituenti trattamento economico accessorio, che trovano la provvista finanziaria nei limiti della disponibilità di un apposito fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi”. Gli importi di tali indennità, come graduate dalle aziende e dagli enti del comparto, vanno da un valore minimo di € 1.678,48 a un massimo di € 12.000 annui lordi corrisposti in 13 mensilità.
Per i dipendenti pubblici in regime di TFS, cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione previdenziale “indennità premio di servizio” (IPS), l’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, indica la misura del contributo previdenziale e la retribuzione imponibile ai fini contributivi annua di riferimento; la misura del contributo previdenziale, da versarsi con obbligo a carico dell’Amministrazione o Ente datori di lavoro, è pari al 6,10% (di cui il 2,50% di competenza del dipendente) della retribuzione imponibile ai fini contributivi annua considerata all’80%. Quest’ultima, secondo il comma 5 del citato articolo, è costituita esclusivamente da: “stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso”.
Secondo la giurisprudenza costante, la retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui all’articolo 11 della legge n. 152/1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente ivi menzionati, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione “stipendio o salario” richiede un’interpretazione restrittiva riservata a tali emolumenti. Pertanto, ancorché sia stata introdotta la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, per il personale pubblico c.d. contrattualizzato non è consentito all’autonomia negoziale delle Parti, nella stipulazione dei vari CCNL di comparto, introdurre nuove voci retributive con effetti ai fini del TFS; modifiche in tale senso sono da introdursi solo con norme di legge, che hanno la medesima forza giuridica di integrare o abrogare il testo del citato articolo 11.
Per i dipendenti pubblici in regime di TFR ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni, cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione previdenziale del trattamento di fine rapporto, l’articolo 4 dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici, espressamente richiamato dall’articolo 1, comma 6, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, applica i criteri di cui all’articolo 2120 del codice civile, considerando, ai fini della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le seguenti voci: l’intero stipendio tabellare, l’intera indennità integrativa speciale (IIS), la retribuzione individuale di anzianità (RIA), la tredicesima mensilità, nonché altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell’indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della previgente normativa (voci retributive utili ai fini IPS).
Il successivo comma 2 dell’articolo 4 del citato Accordo quadro nazionale, inoltre, prevede che ulteriori voci retributive “potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali”; quindi, tali voci contributive possono essere introdotte dalla contrattazione collettiva a condizione che siano espressamente finanziate, in linea con gli obbiettivi della finanza pubblica e indicate come utili ai fini del calcolo del TFR.
A tale proposito, l’Inps, con un messaggio del 2019, aveva precisato le basi della retribuzione imponibile ai fini contributivi e le aliquote contributive applicabili, nonché le modalità della corretta denuncia di tali voci retributive, introducendo modifiche nel tracciato Uniemens – ListaPosPA a partire dalle retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2019.
Pertanto, per le voci retributive comuni al TFS, il contributo per il TFR è dovuto nella stessa misura e sulla stessa base contributiva prevista per il TFS; per le aziende ed enti del comparto Sanità, tale contributo ammonta al 6,10% della retribuzione utile calcolata nella misura dell’80% (per una aliquota effettiva pari al 4,88% sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi intera), ed è a totale carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza degli interessati.
Per le ulteriori voci introdotte dalla contrattazione collettiva, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del citato Accordo quadro nazionale, nel computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi ai fini TFR, ma non utili ai fini del TFS, sull’ammontare delle stesse è dovuto un contributo, sempre a carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza degli interessati, da calcolarsi in misura pari all’aliquota di computo del 6,91%.
Relativamente alle voci costituenti la retribuzione imponibile ai fini contributivi e utili ai fini della quantificazione del TFS (IPS) e del TFR, per il personale non dirigente con rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente delle aziende e degli enti del comparto Sanità, alla luce di quanto contenuto nel CCNL, comparto Sanità, per il triennio 2016-2018, l’Istituto previdenziale precisa che: fino al completamento del processo di istituzione e assegnazione degli incarichi di funzione (incarico di organizzazione e incarico professionale), di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, rimane confermato quanto contenuto nella nota operativa ex Inpdap n. 55 del 10 novembre 2009 e, in particolare, la valutabilità delle voci di seguito elencate.
Ai fini IPS: Stipendio tabellare (per 13 mensilità); RIA (per 13 mensilità); Fascia retributiva superiore (per 13 mensilità); Indennità professionale specifica (per 12 mensilità); Indennità di coordinamento, quota fissa e quota variabile.
Ai fini TFR, oltre alle sopraindicate voci retributive, sono utili anche: Indennità di funzione per posizione organizzativa; Assegni ad personam sia non riassorbibili che riassorbibili, limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal servizio; con l’attribuzione degli incarichi funzionali contemplati dalla disciplina contrattuale in esame, occorre confrontare le voci retributive previste per gli stessi con i principi sopra enunciati per la retribuzione imponibile ai fini TFS (IPS) e TFR. Pertanto, se una nuova voce retributiva, di natura contrattuale, sostituisce (assorbendola in parte) una preesistente voce utile ai fini TFS, per il principio di tassatività, sarà utile ai fini TFS (IPS) e TFR nei limiti dell’assorbimento. Inoltre, la nuova voce retributiva può essere considerata utile per il TFR se risponde ai requisiti sopra evidenziati, ovvero essere espressamente finanziata, in linea con gli obiettivi della finanza pubblica e specificamente indicata dal CCNL come utile ai fine del calcolo del TFR.