L’Inps fornisce indicazioni operative per l’utilizzo del canale telematico di comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, nonché precisazioni sull’avvio in modalità esclusiva di tale canale per la trasmissione dei dati utili alla liquidazione delle prestazioni previdenziali da parte delle Amministrazioni iscritte (Circolare 04 novembre 2022, n. 125)
A decorrere dal 1° gennaio 2023, in base al processo di trasformazione digitale e tecnologica della pubblica Amministrazione, è previsto l’utilizzo esclusivo degli strumenti digitali per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione del TFS e per lo scambio digitale dei dati nell’ambito delle procedure TFR.
Rimane invariata la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.
Il passaggio all’utilizzo esclusivo del canale digitale mira a superare le criticità legate alla trasmissione da parte delle Amministrazioni pubbliche della documentazione cartacea, attraverso i modelli “PL/1”, “350/P” e “TFR/1” per la liquidazione del TFS e del TFR, utilizzando, laddove disponibili, le informazioni presenti su Posizione Assicurativa attraverso le denunce contributive mensili (flusso Uniemens) inviate dalle Amministrazioni.
Per effettuare le attività di seguito indicate le Amministrazioni devono essere abilitate ad accedere attraverso il sito istituzionale dell’INPS, sia alla procedura Nuova Passweb sia alla procedura di Comunicazione di Cessazione TFS.
Per l’abilitazione a Nuova Passweb occorre compilare il modulo “RA011”, mentre per l’abilitazione alla Comunicazione di Cessazione TFS occorre compilare il modulo “RA012”. Entrambi i moduli devono essere inviati alla PEC della Struttura territoriale INPS di competenza.
Nel caso in cui l’Amministrazione, già abilitata con i moduli “RA011” e “RA012”, abbia necessità di lavorare su posizioni assicurative di dipendenti appartenenti a Enti diversi dall’Amministrazione stessa (ad esempio, il Provveditorato che deve lavorare sulle posizioni assicurative di dipendenti di diverse scuole) è possibile richiedere la configurazione come Ente gestore compilando il modulo “RA015”. Tale modulo deve essere inviato alla PEC AbilitazioneEnti.GestionePubblica@postacert.inps.gov.it.
FLUSSO INTEGRATO TRA LA PRESTAZIONE TFS E LA POSIZIONE ASSICURATIVA
Il flusso integrato tra la prestazione TFS e la Posizione Assicurativa è strutturato nelle seguenti fasi:
Fase 1 – Sistemazione della Posizione Assicurativa:
In prima istanza il datore di lavoro è tenuto a verificare la completezza e la correttezza della Posizione Assicurativa ai fini TFS. Tale attività di verifica e sistemazione della Posizione Assicurativa ha l’obiettivo di consolidare i dati giuridici utilizzati per la certificazione e la liquidazione della prestazione TFS.
A tal fine, in ciascun periodo lavorativo utile ai fini TFS deve essere verificata la presenza delle seguenti informazioni:
– Cassa previdenziale e regime di fine servizio;
– corretto tipo impiego e tipo servizio;
– laddove previsto, tipo part-time e percentuale part-time;
– motivo di cessazione sull’ultimo periodo di servizio;
– certificazione e validazione di tutti i periodi utili.
La mancata o l’errata indicazione di tali informazioni comporterà un’erronea valutazione del relativo periodo nel calcolo della prestazione finalizzata sia alla certificazione del TFS cedibile che alla liquidazione dello stesso TFS.
Conseguentemente, in caso di incoerenze o assenza di dati, è necessario che l’Amministrazione interessata proceda a un’attività di sistemazione della Posizione Assicurativa attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto (Nuova Passweb, flusso Uniemens). In particolare, gli elementi di interesse da verificare per un’efficace sistemazione della Posizione Assicurativa ai fini della liquidazione del TFS si riferiscono:
– alle informazioni dei flussi DMA/ListaPosPA con cui si alimenta la Posizione Assicurativa a partire da gennaio 2005;
– alle informazioni previdenziali da sistemare in Posizione Assicurativa relativamente ai periodi ante 2005.
Fase 2 – Inserimento dell’ultimo miglio TFS:
Successivamente alla verifica e alla sistemazione della Posizione Assicurativa, l’Amministrazione deve procedere all’inserimento dell’Ultimo Miglio TFS, utilizzando lo strumento “Nuova Passweb”. L’attività dell’Ultimo Miglio TFS conferma alcuni dati giuridici e consolida i dati economici che, una volta inseriti, saranno utilizzati per la certificazione e la liquidazione della prestazione TFS. Tale inserimento è propedeutico alla successiva fase di Comunicazione di Cessazione TFS.
Le informazioni richieste nell’Ultimo Miglio TFS sono le seguenti:
– “Dati utili”: si tratta di dati giuridici estratti dalla Posizione Assicurativa di cui si chiede conferma al datore di lavoro;
– “Dati retributivi”: si tratta di specifici dati economici di cui si chiede l’inserimento al datore di lavoro in base al comparto di appartenenza.
In fase di apertura del processo di lavorazione “Certificazione Ultimo Miglio ai fini TFS” è necessario valorizzare:
1) la data inizio del servizio ai fini TFS, che coincide con il primo giorno di iscrizione previdenziale ai fini TFS anche nell’eventualità che tale data si riferisca a un rapporto di lavoro con un diverso datore di lavoro;
2) la data di fine servizio ai fini TFS, che può coincidere con:
– il giorno della cessazione definitiva dal servizio se il dipendente cessa in regime TFS;
– l’ultimo giorno di servizio prestato in regime TFS allorché il dipendente, dal giorno successivo a tale data, ha aderito a un fondo di previdenza complementare optando per il regime TFR;
– l’ultimo giorno in regime TFS allorché il dipendente, dal giorno successivo a tale data, transita in ausiliaria.
L’attività di “Certificazione dell’Ultimo Miglio ai fini TFS”, a seguito dell’avvenuta sistemazione, consiste nell’inserimento di alcuni dati necessari all’elaborazione del TFS. L’inserimento di tali dati è suddiviso in due folder: Dati utili e Dati retributivi.
I “Dati utili” sono i principali dati giuridici di riferimento sull’intero periodo oggetto di liquidazione/certificazione del TFS cedibile. Si tratta di:
a) data inizio: è la data di inizio del periodo lavorativo in regime TFS presente in Posizione Assicurativa;
b) data fine: è la data dell’ultimo giorno di servizio in regime TFS;
c) motivo di cessazione: è il motivo di cessazione di riferimento per la liquidazione/certificazione TFS cedibile in essere alla data fine;
d) contratto: è il contratto di lavoro in essere alla data fine;
e) qualifica: è la qualifica in essere alla data fine.
L’inserimento dei dati sopra indicati e la selezione del flag, con la quale l’Amministrazione dichiara che tali dati sono coerenti con quanto indicato nel flusso Uniemens/ListaPosPA, sono obbligatori.
I “Dati retributivi” sono gli importi annualizzati degli emolumenti relativi alle voci stipendiali utili ai fini TFS nel comparto di riferimento del dipendente, che dovrà essere opportunamente selezionato, come richiesto dalla procedura. In particolare:
– per i dipendenti statali, iscritti alla Cassa ex Enpas, occorre inserire l’ultima retribuzione annualizzata con riferimento alle voci utili ai fini TFS, senza considerare la tredicesima mensilità che verrà calcolata in automatico dal gestionale TFS;
– per i dipendenti degli Enti locali e del comparto Sanità, iscritti alla Cassa ex Inadel, occorre inserire la retribuzione utile con riferimento agli ultimi dodici mesi di effettivo servizio, senza considerare la tredicesima mensilità che dovrà essere indicata nell’apposito campo.
A questo punto occorre procedere alla chiusura del processo e alla relativa approvazione. L’approvazione dei dati di Ultimo Miglio TFS li rende disponibili nella fase successiva di Comunicazione di Cessazione TFS.
La presenza di una Posizione Assicurativa consolidata dall’erogazione di una prestazione pensionistica, non impedisce la compilazione e l’invio dell’Ultimo Miglio TFS.
Fase 3 – Comunicazione di cessazione TFS:
La Comunicazione di Cessazione TFS sostituisce i modelli “PL/1” e “350/P” e consente all’Amministrazione di comunicare alla Struttura territoriale INPS competente ulteriori dati non presenti in Posizione Assicurativa e non comunicati con l’Ultimo Miglio TFS, anche essi utili ai fini del calcolo del TFS. Il servizio online da utilizzare per tale adempimento, denominato Comunicazione di Cessazione TFS, è disponibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it).
Con l’invio della Comunicazione di Cessazione TFS la Struttura territoriale INPS competente dispone degli elementi utili per avviare la procedura di calcolo della prestazione.
Le principali informazioni che l’Amministrazione deve comunicare, inserendole nelle apposite sezioni, sono le seguenti:
– stato di pagamento dei riscatti TFS presenti negli archivi INPS;
– documentazione (da allegare) per riscatti TFS non presenti negli archivi INPS;
– dati relativi ai periodi di servizio prestati presso Enti non iscritti ai fini previdenziali all’INPS (in particolare nei casi di passaggio per mobilità o periodi presso Enti soppressi);
– dati relativi ai benefici di legge di cui ha usufruito l’scritto e che comportano riflessi nella liquidazione/certificazione del TFS cedibile (ad esempio, quelli relativi al servizio militare di leva di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958);
– ulteriori allegati utili alla Struttura territoriale INPS competente per la corretta valutazione del TFS. Con particolare riferimento ai periodi antecedenti al ruolo, per i dipendenti statali iscritti alla Cassa ex Enpas è sempre obbligatorio l’invio dello stato di servizio a corredo dei dati necessari all’elaborazione del TFS (indennità di buonuscita). Costituisce buona prassi, anche nel caso dei dipendenti degli Enti iscritti alla Cassa ex Inadel, inviare in allegato gli atti fondamentali di costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione, con riguardo alla prima assunzione in ruolo e alle eventuali precedenti assunzioni non di ruolo, allo scopo di evitare supplementi istruttori da parte della Struttura territoriale INPS competente, volti a chiarire iscrizioni dubbie.
Compilata la Comunicazione di Cessazione TFS, tramite la medesima procedura, l’Amministrazione può procedere all’invio della stessa, che verrà, quindi, protocollata presso la Struttura territoriale INPS competente alla definizione della relativa pratica. La Comunicazione di Cessazione TFS inviata dall’Amministrazione all’INPS risulta visualizzabile e consultabile dall’interessato sul portale dell’INPS (www.inps.it) accedendo al Cassetto previdenziale del contribuente.
Fase 4 – Calcolo del TFS:
A seguito dell’impianto della pratica TFS, l’operatore INPS prosegue con la procedura di calcolo della prestazione TFS che utilizza i dati giuridici ed economici predisposti nelle fasi illustrate in precedenza, attraverso la sistemazione della Posizione Assicurativa, l’inserimento dell’Ultimo Miglio TFS e l’invio della Comunicazione di Cessazione TFS da parte dell’Amministrazione interessata.
Fase 5 – Certificazione TFS cedibile/Liquidazione TFS:
Il calcolo del TFS è propedeutico alle seguenti due tipologie di richieste:
– predisposizione della certificazione del TFS cedibile in caso di domanda di cessione, entro i termini previsti dalla normativa di riferimento;
– predisposizione della liquidazione del TFS da parte dell’INPS all’atto della decorrenza dei termini di pagamento della prestazione.
Fase 6 – Riliquidazioni TFS:
Effettuata la liquidazione del TFS, le variazioni dei dati presenti su Posizione Assicurativa, sull’Ultimo miglio TFS e sulla Comunicazione di Cessazione TFS potrebbero dare origine a un ricalcolo del valore del TFS e a una conseguente riliquidazione.
Con riferimento alle variazioni che intercorrono prima del pagamento della prima liquidazione TFS, la comunicazione è effettuata nel modo seguente:
– se le variazioni riguardano solo i dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa di interesse per il TFS si procede esclusivamente a sistemare in modo opportuno la Posizione Assicurativa;
– se le variazioni riguardano solo i dati dell’Ultimo Miglio TFS si deve esclusivamente inviare, con lo strumento Nuova Passweb, una nuova certificazione di Ultimo Miglio TFS, variando i dati del precedente inserito;
– se le variazioni riguardano solo i dati della Comunicazione di Cessazione TFS si deve unicamente inviare, con lo stesso strumento, un nuovo modello di prima liquidazione. Tale invio è necessario se alla base della richiesta non c’è una variazione economica e/o giuridica, ma l’Ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori dati specifici (ad esempio, riscatto non presente nelle banche dati, periodi di servizio Enti in convenzione/soppressi o periodi di mobilità, benefici di legge, ecc.);
– se invece le variazioni riguardano due o più fattispecie dei dati sopra descritti è necessario eseguire le conseguenti operazioni.
Con riferimento alle variazioni che intercorrono dopo il pagamento della prima liquidazione TFS la comunicazione è effettuata nel modo seguente:
– se le variazioni riguardano solo i dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa di interesse per il TFS si provvede esclusivamente alla sistemazione della Posizione Assicurativa;
– se le variazioni riguardano solo i dati dell’Ultimo Miglio TFS è necessario esclusivamente inviare, con lo strumento Nuova Passweb, una nuova certificazione di Ultimo Miglio TFS, variando i dati del precedente inserito;
– se le variazioni riguardano solo i dati della Comunicazione di Cessazione TFS si deve unicamente inviare, con lo stesso strumento, un modello di riliquidazione. Tale invio è necessario se alla base della richiesta non c’è una variazione economica e/o giuridica, ma l’ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori dati specifici (ad esempio, riscatto non presente nelle banche dati, periodi di servizio Enti in convenzione/soppressi o periodi di mobilità, benefici di legge, ecc.);
– se le variazioni riguardano entrambe le ultime due tipologie di dati si deve procedere sia alla certificazione dell’Ultimo Miglio TFS, con la conseguente modifica dei dati di Ultimo Miglio TFS, sia alla Comunicazione di Cessazione TFS, con il conseguente invio del modello di riliquidazione;
– se, invece, le variazioni riguardano due o più fattispecie dei dati sopra descritti è necessario eseguire le conseguenti operazioni.