Mancata formazione lavoratori in CIGS: accertamento delle sanzioni


Il Ministero del lavoro ha definito i criteri e le modalità per accertare le sanzioni in caso di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie (DM 2 agosto 2022).


 


Nel dettaglio, secondo il provvedimento in questione:
– la mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione, nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
– la mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo, nella misura compresa tra il 50 % e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
– la mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo, in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
Il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione ricorre in caso di: documentato stato di malattia o di infortunio; servizio civile o di leva o richiamo alle armi; stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato; gravi motivi familiari documentati e/o certificati; casi di limitazione legale della mobilità personale; ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.
Il recupero della prestazione erogata non è comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all’assegno al nucleo familiare eventualmente erogato.
Il servizio ispettivo territorialmente competente, a seguito di visita disposta nell’ambito delle proprie competenze, ovvero nel corso degli accertamenti previsti al termine dei programmi di cassa integrazione guadagni che prevedano riduzioni e/o sospensioni di attività, accerta il concreto svolgimento della formazione secondo il programma aziendale presentato.